Art. 60 · Competenza per le azioni di regresso
Appendice ATitolo V

Art. 60

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Competenza per le azioni di regresso

In vigore dal 31 gen 1985
Competenza per le azioni di regresso par. 1. La giurisdizione competente in via esclusiva per tutte le azioni di regresso è quella ove ha sede la ferrovia contro cui sono proposte tali azioni. par. 2. Se l'azione deve essere intentata contro più ferrovie, la ferrovia attrice ha il diritto di scegliere, fra i giudici competenti in virtù del par. 1, quello davanti il quale vuole proporre la sua domanda.
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