Art. 59 · Procedura di regresso
Appendice ATitolo V

Art. 59

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Procedura di regresso

In vigore dal 31 gen 1985
Procedura di regresso par. 1. La fondatezza del pagamento effettuato dalla ferrovia che esercita una delle azioni di regresso previste negli non può essere contestata dalla ferrovia contro la quale il regresso viene esercitato, se l'indennità è stata fissata dall'autorità giudiziaria e se detta ferrovia, debitamente citata, è stata posta in grado di intervenire nella causa. Il giudice investito dell'azione principale fissa i termini per la notificazione della citazione e per l'intervento. par. 2. La ferrovia che esercita il regresso deve proporre una sola e medesima azione contro tutte le ferrovie con le quali non sia venuta a transazione, in difetto essa perde il diritto di regresso contro le ferrovie non citate. par. 3. Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui è investito. par. 4. Le ferrovie citate non possono esercitare alcun regresso ulteriore. par. 5. Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda di risarcimento proposta dall'avente diritto al contratto di trasporto.
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