Art. 57 · Regresso in caso di perdita o di avaria
Appendice ATitolo V

Art. 57

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Regresso in caso di perdita o di avaria

In vigore dal 31 gen 1985
Regresso in caso di perdita o di avaria par. 1. La ferrovia che ha pagato una indennità per perdita totale o parziale o per avaria di bagagli, in virtù delle Regole uniformi, ha diritto di regresso nei confronti delle ferrovie che hanno partecipato al trasporto conformemente alle disposizioni seguenti: a) la ferrovia che ha causato il danno ne è la sola responsabile; b) se il danno è stato causato da più ferrovie, ciascuna risponde del danno da essa causato; se la distinzione non è possibile, l'indennità viene ripartita fra esse conformemente alla lettera c); c) se non può essere fornita la prova che il danno è stato causato da una o più ferrovie, l'indennità è ripartita tra tutte le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelle che forniscano la prova che il danno non si è prodotto sulle loro linee; la ripartizione è fatta in proporzione alle distanze chilometriche per l'applicazione delle tariffe. par. 2. Nel caso di insolvibilità di una di dette ferrovie, la quota che le incombe e da essa non pagata è ripartita tra tutte le altre ferrovie che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alle distanze chilometriche per l'applicazione delle tariffe.
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