Art. 56 · Regolamento dei conti tra le ferrovie
Appendice ATitolo V

Art. 56

93 / 165

Regolamento dei conti tra le ferrovie

In vigore dal 31 gen 1985
Regolamento dei conti tra le ferrovie Ogni ferrovia deve pagare alle ferrovie interessate la parte del prezzo di trasporto di loro spettanza che essa abbia incassato o che avrebbe dovuto incassare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-56