Appendice A›Titolo V
Art. 56
93 / 165Regolamento dei conti tra le ferrovie
In vigore dal 31 gen 1985
Regolamento dei conti tra le ferrovie
Ogni ferrovia deve pagare alle ferrovie interessate la parte del prezzo di trasporto di loro spettanza che essa abbia incassato o che avrebbe dovuto incassare.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-56