Appendice A›Titolo IV
Art. 55
92 / 165Prescrizione dell'azione
In vigore dal 31 gen 1985
Prescrizione dell'azione
par. 1. Le azioni di risarcimento danni fondate sulla responsabilità della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori si prescrivono:
a) per il viaggiatore, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'indicente;
b) per gli altri aventi diritto, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello della morte del viaggiatore, purchè questo termine non oltrepassi il limite di cinque anni decorrenti dal giorno successivo a quello dell'incidente.
par. 2. Le altre azioni derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno.
Tuttavia, la prescrizione è di due anni se si tratta di azione fondata:
a) su di un danno causato da dolo;
b) su di un caso di frode.
par. 3. La prescrizione prevista al par. 2 decorre per l'azione concernente:
a) l'indennità per perdita totale: dal quattordicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto all', par. 3;
b) l'indennità per perdita parziale, avaria o ritardo nella riconsegna: dal giorno in cui la riconsegna ha avuto luogo;
c) il pagamento o il rimborso del prezzo di trasporto, delle spese accessorie o di soprattasse, o la correzione in caso di applicazione irregolare di una tariffa o di un errore nel calcolo o nella riscossione: dal giorno del pagamento o, se non vi è stato pagamento, dal giorno in cui esso avrebbe dovuto essere effettuato;
d) il pagamento di un supplemento di diritto reclamato dalle autorità doganali o da altre autorità amministrative: dal giorno della domanda da parte di tali autorità;
e) in tutti gli altri casi relativi al trasporto dei viaggiatori: dal giorno di scadenza di validità del biglietto.
Il giorno indicato come inizio della prescrizione non è mai compreso nel computo dei termini.
par. 4. In caso di reclamo presentato alla ferrovia conformemente all' unitamente alla documentazione necessaria, la prescrizione è sospesa fino al giorno in cui la ferrovia respinge il reclamo per iscritto e restituisce la documentazione. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso per la parte del reclamo rimasta in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione della documentazione incombe alla parte che invoca tale fatto.
I successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono la prescrizione.
par. 5. L'azione prescritta non può più essere esercitata, nè sotto forma di domanda riconvenzionale nè sotto forma di eccezione.
par. 6. Salve le disposizioni che precedono, la sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolate dal diritto nazionale.
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