Appendice A›Titolo IV
Art. 53
90 / 165Estinzione dell'azione fondata sulla responsabilità in caso di morte e di ferimento di viaggiatori
In vigore dal 31 gen 1985
Estinzione dell'azione fondata sulla responsabilità in caso di morte e di ferimento di viaggiatori
par. 1. Ogni azione dell'avente diritto fondata sulla responsabilità della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori si estingue se l'avente diritto non segnala l'incidente subito dal viaggiatore, entro tre mesi dalla conoscenza del danno, ad una delle ferrovie alle quali può essere presentato un reclamo secondo l', par. 1.
Se l'avente diritto segnala verbalmente l'incidente alla ferrovia, quest'ultima deve rilasciargli un'attestazione di tale avviso verbale.
par. 2. Tuttavia l'azione non si estingue, se:
a) entro il termine previsto al par. 1, l'avente diritto abbia presentato un reclamo ad una delle ferrovie indicate all', par. 1;
b) entro il termine previsto al par. 1, la ferrovia responsabile o se, secondo quanto disposto dall', par. 4, due ferrovie sono responsabili, una delle due ferrovie abbia avuto conoscenza in altro modo dell'incidente sopravvenuto al viaggiatore;
c) l'incidente non sia stato segnalato o sia stato segnalato in ritardo, in seguito a circostanze non imputabili all'avente diritto;
d) l'avente diritto fornisca la prova che l'incidente sia dovuto a colpa della ferrovia.
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