Art. 51 · Ferrovie contro le quali possono essere proposte azioni
Appendice ATitolo IV

Art. 51

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Ferrovie contro le quali possono essere proposte azioni

In vigore dal 31 gen 1985
Ferrovie contro le quali possono essere proposte azioni par. 1. L'azione giudiziaria fondata sulla responsabilità della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori può essere esercitata solo nei confronti della ferrovia responsabile, ai sensi dell', par. 4. Nel caso di coesercizio da parte di due ferrovie, l'attore ha la scelta tra queste due. par. 2. L'azione giudiziaria per la ripetizione di una somma pagata in virtù del contratto di trasporto può essere esercitata contro la ferrovia che ha riscosso questa somma o contro quella a profitto della quale tale somma è stata percepita. par. 3. Le altre azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto possono essere esercitate contro la ferrovia di partenza, contro la ferrovia di destinazione o contro quella sulla quale si è verificato il fatto che dà luogo all'azione. La ferrovia di destinazione può essere citata, anche se non ha ricevuto il bagaglio. par. 4. Se l'attore ha la scelta tra più ferrovie, il suo diritto di opzione si estingue una volta che l'azione è proposta contro una di esse. par. 5. L'azione giudiziaria può essere esercitata contro una ferrovia diversa da quelle indicate nei par. 2 e 3, quando è fatta valere come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto.
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