Appendice A
Art. 47
60 / 165Disposizioni speciali
In vigore dal 31 gen 1985
Disposizioni speciali
par. 1. Salvo quanto previsto dall', la responsabilità della ferrovia per il danno causato dal ritardo o dalla soppressione di un treno o da una mancata coincidenza resta soggetta alle leggi e ai regolamenti dello Stato in cui si è prodotto il fatto.
par. 2. Salvo quanto previsto dall', la ferrovia è responsabile solo per il danno causato da propria colpa per ciò che concerne gli oggetti e gli animali la cui sorveglianza incombe al viaggiatore conformemente all', par. 5 e per gli oggetti che il viaggiatore ha su di sè.
par. 3. Gli altri articoli del Titolo III e il Titolo IV non si applicano ai casi di cui ai par. 1 e 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-47