Art. 40 · Indennità in caso di ritardo nella riconsegna
Appendice A

Art. 40

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Indennità in caso di ritardo nella riconsegna

In vigore dal 31 gen 1985
Indennità in caso di ritardo nella riconsegna par. 1. In caso di ritardo nella riconsegna dei bagagli, la ferrovia è tenuta al pagamento, per ogni periodo indivisibile di ventiquattro ore dalla domanda di riconsegna, per un tempo massimo di quattordici giorni: a) se l'avente diritto prova che un danno, ivi compresa un'avaria, ne è derivato, un'indennità pari all'ammontare del danno fino ad un massimo di 0,40 unità di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 7 unità di conto per collo, riconsegnati in ritardo; b) se l'avente diritto non prova che un danno ne è derivato, una indennità forfettaria di 0,07 unità di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 1,40 unità di conto per collo, riconsegnati in ritardo. Le modalità di liquidazione delle indennità, per chilogrammo o per collo, sono determinate dalle tariffe internazionali. par. 2. In caso di perdita totale dei bagagli, l'indennità prevista nel par. 1 non è cumulabile con quella di cui all'. par. 3. In caso di perdita parziale dei bagagli, l'indennità prevista nel par. 1 è corrisposta per la parte non perduta. par. 4. In caso di avaria dei bagagli non risultante dal ritardo nella riconsegna, l'indennità prevista nel par. 1 si cumula, se del caso, con quella di cui all'. par. 5. In nessun caso, il cumulo delle indennità previste nel par. 1 con quelle degli , può dar luogo a pagamento di un'indennità superiore a quella che sarebbe dovuta in caso di perdita totale dei bagagli.
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