Appendice A
Art. 38
51 / 165Indennità in caso di perdita
In vigore dal 31 gen 1985
Indennità in caso di perdita
par. 1. In caso di perdita totale o parziale dei bagagli la ferrovia deve pagare, con l'esclusione di ogni altro risarcimento a) se l'ammontare del danno e provato, una indennità uguale a tale ammontare con un massimo di 34 unità di conto per chilogrammo di massa lorda mancante o di 500 unità di conto per ciascun collo, b) se l'ammontare del danno non è provato, una indennità forfettaria di 10 unità di conto per chilogrammo di massa lorda mancante o di 150 unità di conto per collo.
Le modalità di liquidazione delle indennità per chilogrammo mancante o per collo sono determinate dalle tariffe internazionali.
par. 2. La ferrovia deve, inoltre, rimborsare il prezzo di trasporto, i diritti di dogana e le altre somme spese in occasione del trasporto del collo perduto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-38