Art. 38 · Indennità in caso di perdita
Appendice A

Art. 38

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Indennità in caso di perdita

In vigore dal 31 gen 1985
Indennità in caso di perdita par. 1. In caso di perdita totale o parziale dei bagagli la ferrovia deve pagare, con l'esclusione di ogni altro risarcimento a) se l'ammontare del danno e provato, una indennità uguale a tale ammontare con un massimo di 34 unità di conto per chilogrammo di massa lorda mancante o di 500 unità di conto per ciascun collo, b) se l'ammontare del danno non è provato, una indennità forfettaria di 10 unità di conto per chilogrammo di massa lorda mancante o di 150 unità di conto per collo. Le modalità di liquidazione delle indennità per chilogrammo mancante o per collo sono determinate dalle tariffe internazionali. par. 2. La ferrovia deve, inoltre, rimborsare il prezzo di trasporto, i diritti di dogana e le altre somme spese in occasione del trasporto del collo perduto.
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