Appendice A
Art. 37
50 / 165Presunzione di perdita del bagaglio
In vigore dal 31 gen 1985
Presunzione di perdita del bagaglio
par. 1. L'avente diritto può, senza dover fornire altre prove, considerare come perduto un collo quando non sia stato riconsegnato o messo a sua disposizione nei quattordici giorni successivi alla domanda di riconsegna presentata conformemente all', par.
3.
par. 2. Se un collo considerato perduto è ritrovato entro un anno dalla domanda di riconsegna, la ferrovia ha l'obbligo di avvisare l'avente diritto quando il suo domicilio è noto o può essere determinato.
par. 3. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento di tale avviso, l'avente diritto può esigere che il collo gli sia riconsegnato in una delle stazioni del percorso. In tal caso, egli deve pagare le spese inerenti al trasporto del collo dalla stazione di partenza fino a quella in cui si effettua la riconsegna e restituire l'indennità riscossa, deduzione fatta delle spese che fossero state comprese in questa indennità. Egli conserva, ciononostante, i diritti all'indennità per il ritardo nella riconsegna previsti all'.
par. 4. Se il collo ritrovato non è stato reclamato nel termine previsto dal par. 3 o se il collo e ritrovato dopo più di un anno dalla domanda di riconsegna, la ferrovia ne dispone conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato dal quale essa dipende.
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