Art. 36 · Onere della prova
Appendice A

Art. 36

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Onere della prova

In vigore dal 31 gen 1985
Onere della prova par. 1. La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna abbia avuto per causa uno dei fatti previsti nell', par. 2, incombe alla ferrovia. par. 2. Quando la ferrovia stabilisce che la perdita o l'avaria è potuta risultare, avuto riguardo alle circostanze di fatto, da uno o più dei rischi particolari previsti nell', par. 3, si presume che il danno sia risultato da una o più di queste cause. L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto per causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.
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