Appendice A
Art. 35
48 / 165Limiti della responsabilità
In vigore dal 31 gen 1985
Limiti della responsabilità
par. 1. La ferrovia è responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale e dell'avaria dei bagagli sopravvenute dal momento dell'accettazione al trasporto e sino al momento della riconsegna, nonché del ritardo nella riconsegna.
par. 2. La ferrovia è esonerata da tale responsabilità se la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna sono stati causati da colpa del viaggiatore, da un ordine di costui non determinato da colpa della ferrovia, da un vizio proprio del bagaglio o da circostanze che la ferrovia non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.
par. 3. La ferrovia è esonerata da tale responsabilità quando la perdita o l'avaria derivino da particolari rischi inerenti a uno o più delle seguenti cause:
a) mancanza o stato difettoso dell'imballaggio;
b) natura speciale dei bagagli;
c) spedizione a bagaglio di oggetti esclusi dal trasporto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-35