Appendice A›Titolo III
Art. 30
81 / 165Forma e limite del risarcimento dei danni in caso di morte o di ferimento
In vigore dal 31 gen 1985
Forma e limite del risarcimento dei danni in caso di morte o di ferimento
par. 1. Il risarcimento di cui all', par. 2, ed all', b), deve essere corrisposto sotto forma di capitale.
Tuttavia, se il diritto nazionale consente l'assegnazione di una rendita, il risarcimento è corrisposto sotto tale forma allorchè il viaggiatore leso o gli aventi diritto indicati all', par. 2, lo richiedano.
par. 2. L'ammontare del risarcimento da corrispondere in virtù del disposto del par. 1 viene determinato in base al diritto nazionale.
Tuttavia, per l'applicazione delle Regole uniformi, è fissato un limite massimo di 70.000 unità di conto in capitale od in rendita annuale corrispondente a tale capitale, per ciascun viaggiatore, nel caso in cui il diritto nazionale preveda un limite massimo d'ammontare inferiore.
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