Appendice A›Titolo III
Art. 28
79 / 165Risarcimento dei danni in caso di ferimento
In vigore dal 31 gen 1985
Risarcimento dei danni in caso di ferimento
In caso di ferimento o di qualunque altro pregiudizio all'integrità fisica o mentale del viaggiatore, il risarcimento comprende:
a) le spese necessarie, in particolare quelle di cura e di trasporto;
b) la ripartizione del danno causato, sia per l'incapacità lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-28