Art. 28 · Risarcimento dei danni in caso di ferimento
Appendice ATitolo III

Art. 28

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Risarcimento dei danni in caso di ferimento

In vigore dal 31 gen 1985
Risarcimento dei danni in caso di ferimento In caso di ferimento o di qualunque altro pregiudizio all'integrità fisica o mentale del viaggiatore, il risarcimento comprende: a) le spese necessarie, in particolare quelle di cura e di trasporto; b) la ripartizione del danno causato, sia per l'incapacità lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.
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