Art. 25 · Rimborso, restituzione e pagamento supplementare
Appendice A

Art. 25

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Rimborso, restituzione e pagamento supplementare

In vigore dal 31 gen 1985
Rimborso, restituzione e pagamento supplementare par. 1. Il prezzo di trasporto è rimborsato in tutto o in parte, quando: a) il biglietto non è stato utilizzato o lo è stato parzialmente; b) il biglietto, per mancanza di posto, è stato utilizzato in una classe o in un treno di una categoria di prezzo inferiore a quella per la quale è stato rilasciato; c) i bagagli sono stati ritirati, alla stazione di partenza, o consegnati in una stazione intermedia. par. 2. Le tariffe internazionali stabiliscono i documenti e le attestazioni da presentare a corredo della richiesta di rimborso, le somme da rimborsare, nonché le tasse da dedursi. Dette tariffe possono escludere, in casi determinati, il rimborso del prezzo di trasporto o subordinarlo a determinate condizioni. par. 3. Ogni domanda di rimborso basata sui paragrafi precedenti e sull', par. 1, b), è irricevibile se non viene presentata alla ferrovia nel termine di sei mesi. Tale termine comincia a decorrere, per i biglietti, dal giorno successivo alla scadenza della loro validità, e per gli scontrini dei bagagli, dal giorno della loro emissione. par. 4. In caso di irregolare applicazione di una tariffa o di errore nel calcolo o nella percezione del prezzo di trasporto e di altre spese, la differenza riscossa in più deve essere rimborsata dalla ferrovia, quella pagata in meno deve essere versata a quest'ultima, soltanto se la differenza superi 1 unità di conto per biglietto o per scontrino di bagagli. par. 5. Per il calcolo della differenza in più o in meno, occorre applicare il corso del cambio ufficiale del giorno in cui è stato riscosso il prezzo del trasporto. Se il pagamento è stato effettuato in una moneta diversa da quella di riscossione, il corso applicabile è quello del giorno in cui ha luogo tale pagamento. par. 6. In tutti i casi non previsti dal presente articolo, e in mancanza di accordi tra le ferrovie, valgono le prescrizioni in vigore nello Stato di partenza.
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