Art. 21 · Stato, condizionamento, imballaggio e marcatura dei bagagli
Appendice A

Art. 21

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Stato, condizionamento, imballaggio e marcatura dei bagagli

In vigore dal 31 gen 1985
Stato, condizionamento, imballaggio e marcatura dei bagagli par. 1. I colli il cui stato o condizionamento sia difettoso o con imballaggio insufficiente o che presentino segni manifesti di avarie possono essere rifiutati dalla ferrovia. Se tuttavia la ferrovia li accetta, può indicarne lo stato sullo scontrino del bagaglio. Se il viaggiatore accetta lo scontrino del bagaglio con una tale indicazione, ciò è considerato come prova che egli ha riconosciuto l'esattezza di tale annotazione. par. 2. Il viaggiatore deve indicare su ciascun collo in uno spazio ben visibile, in modo tale da risultare sufficientemente stabile, in maniera chiara ed indelebile e che non generi alcuna confusione: a) il suo nome ed il suo indirizzo; b) la stazione ed il paese di destinazione. Le indicazioni preesistenti debbono essere rese illeggibili o tolte dal viaggiatore. La ferrovia può rifiutare i colli non recanti le indicazioni prescritte.
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