Appendice A
Art. 17
38 / 165Oggetti ammessi
In vigore dal 31 gen 1985
Oggetti ammessi
par. 1. Sono ammessi al trasporto a bagaglio gli oggetti che sono attinenti agli scopi di viaggio purchè contenuti in bauli, cesti, valigie, sacchi da viaggio o altri imballaggi similari, come pure gli imballaggi stessi.
par. 2. Le tariffe internazionali possono ammettere a determinate condizioni, come bagaglio, animali ed oggetti non indicati nel par. 1, segnatamente le autovetture al seguito del viaggiatore consegnate al trasporto con o senza rimorchio.
par. 3. Le tariffe o gli orari possono limitare o escludere il trasporto dei bagagli per determinati treni o per determinate categorie di treni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-17