Appendice A›Titolo II
Art. 15
75 / 165Introduzione di colli a mano e di animali nelle carrozze
In vigore dal 31 gen 1985
Introduzione di colli a mano e di animali nelle carrozze
par. 1. Il viaggiatore può recare con sè gratuitamente nelle carrozze oggetti facilmente trasportabili (colli a mano) Ogni viaggiatore dispone, per i suoi colli a mano, soltanto dello spazio situato al di sopra e al di sotto del posto che occupa, o dello spazio corrispondente nel caso delle carrozze di tipo speciale, segnatamente se esse sono munite di un compartimento riservato per i bagagli.
par. 2. Non possono essere introdotti nelle carrozze:
a) le materie e gli oggetti esclusi dal trasporto a bagaglio in virtù dell' e), salvo le eccezioni previste dalle disposizioni complementari o dalle tariffe;
b) gli oggetti che possono recare noia od incomodo ai viaggiatori o provocare danni;
c) gli oggetti che secondo le disposizioni delle autorità doganali o di altre autorità amministrative non possono essere introdotti nelle carrozze;
d) gli animali vivi, salvo le eccezioni previste dalle disposizioni complementari o dalle tariffe.
par. 3. Le tariffe internazionali possono prevedere a quali condizioni gli oggetti introdotti nelle carrozze in violazione delle disposizioni dei par. 1 e 2 b) siano ciononostante trasportati come colli a mano o come bagagli.
par. 4. La ferrovia ha diritto di assicurarsi, in presenza del viaggiatore, della natura degli oggetti introdotti nelle carrozze, quando esiste un grave sospetto di una violazione delle disposizioni di cui al par. 2 a), b) e d). Se non è possibile stabilire quale sia il viaggiatore che ha portato con sè gli oggetti sottoposti a verifica, la ferrovia effettua tale verifica in presenza di due testimoni estranei alla ferrovia stessa.
par. 5. La sorveglianza degli oggetti e degli animali che il viaggiatore reca con sè nella carrozza incombe al viaggiatore stesso, salvo che non possa esercitarla per il fatto di trovarsi in una carrozza del tipo speciale previsto al par. 1.
par. 6. Il viaggiatore è responsabile di ogni danno causato dagli oggetti o dagli animali che porta con sè nella vettura, se non prova che il danno sia dipeso da colpa della ferrovia, da colpa di un terzo o da circostanze che il viaggiatore non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.
Tale disposizione non incide sulla responsabilità che può derivare alla ferrovia in virtù dell'.
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