Appendice A›Titolo II
Art. 14
74 / 165Occupazione dei posti
In vigore dal 31 gen 1985
Occupazione dei posti
par. 1. L'occupazione, l'attribuzione e la prenotazione dei posti nei treni sono regolate secondo le prescrizioni della ferrovia che ha emesso il biglietto.
par. 2. Alle condizioni fissate dalle tariffe internazionali, il viaggiatore può utilizzare un posto di classe superiore o un treno di una categoria di prezzo superiore a quelle indicate sul biglietto o far modificare itinerario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-14