Appendice A›Titolo II
Art. 13
73 / 165Riduzione di prezzo per i ragazzi
In vigore dal 31 gen 1985
Riduzione di prezzo per i ragazzi
par. 1. I ragazzi di età fino a cinque anni compiuti sono trasportati gratuitamente senza biglietto, se per essi non è richiesta l'occupazione di un apposito posto.
par. 2. I ragazzi di età da cinque fino a dieci anni compiuti e i ragazzi di età inferiore, per i quali sia richiesta l'occupazione di un apposito posto, sono trasportati a prezzi ridotti. Tali prezzi non possono eccedere la metà del prezzo stabilito per i biglietti degli adulti, salvo i supplementi riscossi per l'uso di determinati treni o vetture, senza pregiudizio dell'arrotondamento effettuato secondo le prescrizioni applicabili dalla ferrovia che emette il biglietto.
Questa riduzione non è obbligatoria se i biglietti offrono già una riduzione rispetto al prezzo normale del biglietto di corsa semplice.
par. 3. Le tariffe internazionali possono tuttavia prevedere limiti di età differenti da quelli indicati nei par. 1 e 2, nella misura in cui tali limiti non siano inferiori a quattro anni compiuti, per quanto concerne la gratuità del trasporto di cui al par. 1, e a dieci anni compiuti nel caso di applicazione dei prezzi ridotti previsti dal par. 2.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-13