Appendice A›Titolo II
Art. 11
71 / 165Biglietti
In vigore dal 31 gen 1985
Biglietti
par. 1. I biglietti rilasciati per un trasporto internazionale debbono portare la sigla CIV. A titolo transitorio, è ammesso il segno
Parte di provvedimento in formato grafico
par. 2. Le tariffe internazionali o gli accordi tra ferrovie stabiliscono in quale lingua i biglietti debbono essere stampati e compilati, nonché la loro forma e il loro contenuto.
par. 3. I biglietti debbono portare le seguenti indicazioni, salve le eccezioni previste dalle tariffe internazionali:
a) le stazioni di partenza e di destinazione;
b) l'itinerario; se è ammessa la facoltà di servirsi di diversi itinerari o di diversi mezzi di trasporto, si dovrà farne menzione;
c) la categoria del treno e la classe;
d) il prezzo del trasporto;
e) il giorno di inizio della validità;
f) la durata di validità.
par. 4. I biglietti a tagliandi rilasciati in base ad una tariffa internazionale costituiscono un titolo di trasporto unico ai sensi delle Regole uniformi.
par. 5. Salve le eccezioni previste nelle tariffe internazionali; il biglietto è cedibile solamente quando non è nominativo e se il viaggio non è stato iniziato.
par. 6. Il viaggiatore deve accertarsi, all'atto di ricevere il biglietto, che esso corrisponda alle indicazioni da lui fornite.
par. 7. La durata della validità dei biglietti e le fermate nel corso del viaggio sono fissate dalle tariffe internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-11