Art. 1 · Campo di applicazione
Appendice ATitolo I

Art. 1

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Campo di applicazione

In vigore dal 31 gen 1985
APPENDICE A alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980 REGOLE UNIFORMI concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) Campo di applicazione par. 1. Salvo le eccezioni previste agli , le Regole uniformi si applicano a tutti i trasporti di viaggiatori e bagagli che si effettuano con documenti di trasporto internazionali validi per un percorso che tocchi i territori di almeno due Stati e che comprenda esclusivamente linee iscritte nella lista prevista agli della Convenzione. Le Regole uniformi si applicano ugualmente, per ciò che concerne la responsabilità della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori, agli agenti di scorta dei convogli effettuati conformemente alle Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale delle merci per ferrovia (CIM). par. 2. Le tariffe internazionali determinano le relazioni per le quali sono rilasciati i documenti internazionali di trasporto. par. 3. Il termine "stazione" contenuto nelle Regole uniformi comprende: le stazioni ferroviarie, i porti per i servizi di navigazione e ogni altro impianto delle imprese di trasporto, aperti al pubblico per l'esecuzione del contratto di trasporto.
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