Convenzione›Titolo III
Art. 23
23 / 33In vigore dal 14 feb 1985
1. Se uno Stato contraente, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, desidera adottare una nuova norma di conflitto di leggi per una categoria particolare di contratti che rientrano nel campo di applicazione della convenzione, esso comunica la sua intenzione agli altri Stati firmatari per il tramite del Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee.
2. Nel termine di sei mesi dalla comunicazione fatta al Segretario Generale, ogni Stato firmatario potrà domandargli di organizzare consultazioni tra gli Stati firmatari allo scopo di raggiungere un accordo.
3. Se, entro questo termine, nessuno Stato firmatario ha domandato la consultazione o se, nei due anni successivi alla comunicazione fatta al Segretario Generale, non è intervenuto nessun accordo in seguito alle consultazioni, lo Stato contraente può modificare la sua legislazione.
La modificazione è comunicata agli altri Stati firmatari per il tramite del Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;975#art-c-23