Art. 20 · Primato del diritto comunitario
ConvenzioneTitolo II

Art. 20

20 / 33

Primato del diritto comunitario

In vigore dal 14 feb 1985
Primato del diritto comunitario La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, regolano i conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali e che sono contenute in atti emanati o da emanarsi dalle istituzioni delle Comunità europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-12-18;975#art-c-20