Convenzione›Titolo II
Art. 20
20 / 33Primato del diritto comunitario
In vigore dal 14 feb 1985
Primato del diritto comunitario
La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, regolano i conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali e che sono contenute in atti emanati o da emanarsi dalle istituzioni delle Comunità europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;975#art-c-20