Art. 28 · Entrata in vigore
Convenzione

Art. 28

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Entrata in vigore

In vigore dal 13 feb 1985
. (Entrata in vigore) 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. 2. La Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) in Iugoslavia: relativamente alle imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, per ogni anno fiscale che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; b) in Italia: relativamente alle imposte sul reddito, per ogni periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;974#art-c-28