Convenzione
Art. 28
28 / 29Entrata in vigore
In vigore dal 13 feb 1985
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(Entrata in vigore)
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.
2. La Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) in Iugoslavia: relativamente alle imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, per ogni anno fiscale che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
b) in Italia: relativamente alle imposte sul reddito, per ogni periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;974#art-c-28