Convenzione
Art. 20
20 / 29Professori
In vigore dal 13 feb 1985
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(Professori)
1. Una persona fisica che soggiorna in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche presso una Università, collegio od altro istituto d'insegnamento riconosciuto di detto Stato contraente, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposta nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca per un periodo non superiore a due anni a partire dalla data della prima visita effettuata a tale scopo.
2. La disposizione del paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai redditi di ricerca se questa non è condotta nel pubblico interesse ma principalmente in quello privato di una o di più persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;974#art-c-20