Convenzione
Art. 19
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In vigore dal 13 feb 1985
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(Studenti)
1. Le somme che uno studente o un'apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.
2. Il reddito che uno studente o un'apprendista riceve in corrispettivo di un'attività svolta in uno Stato contraente nel quale soggiorna al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale non è imponibile in detto Stato, per il tempo ragionevolmente necessario per conseguire dette finalità, purchè il reddito stesso non ecceda quanto richiesto ai fini del suo mantenimento, della sua educazione o della sua istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;974#art-c-19