Art. 17 · Artisti e sportivi
Convenzione

Art. 17

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Artisti e sportivi

In vigore dal 13 feb 1985
. (Artisti e sportivi) 1. Nonostante le disposizioni degli della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, i musicisti, gli sportivi ed altri, ritraggono dall'esercizio delle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette prestazioni sono esercitate. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo di cui al paragrafo i del presente articolo, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli della presente Convenzione, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i redditi derivanti dalle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esercitate nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi svolto da entrambi gli Stati contraenti, sono esenti da imposta nello Stato contraente nel quale dette attività sono esercitate.
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