Art. 14 · Professioni indipendenti
Convenzione

Art. 14

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Professioni indipendenti

In vigore dal 13 feb 1985
. (Professioni indipendenti) 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae nell'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che: a) egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività, nel qual caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa; o b) egli non sia presente nell'altro Stato contraente per l'esercizio della sua attività per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, nel qual caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili alle attività esercitate in detto altro Stato. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
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