Art. 1
1 / 1In vigore dal 16 dic 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 672, recante misure urgenti per il personale precario delle utilità sanitarie locali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All':
al comma 1, le parole "31 dicembre 1983" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1984";
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Gli incarichi conferiti dalle unità sanitarie locali, con decorrenza successiva al 31 maggio 1984 e in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati fino all'espletamento dei relativi pubblici concorsi e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
al comma 2, dopo le parole "policlinici universitari", è aggiunta la seguente: "statali"
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI - DEGAN
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 19 dicembre 1984.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-15;835#art-1