Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce una fondazione europea tra i dieci Paesi della CEE, con atto finale e dichiarazioni allegate, firmati a Bruxelles il 29 marzo 1982.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce una fondazione europea tra i dieci Paesi della CEE, con atto finale e dichiarazioni allegate, firmati a Bruxelles il 29 marzo 1982. 31 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
FiltriTutti VigentiAbrogati
Solo con rubrica Indice dell’atto
31 articoli
Accordo
Art. 1 ACCORDO CHE ISTITUISCE UNA FONDAZIONE EUROPEA PREAMBOLO IL REGNO DEL BELGIO, rappresentato Art. 2 Articolo 2 La Fondazione ha il compito di accrescere la comprensione reciproca tra i popol Art. 3 Articolo 3 Le azioni della Fondazione saranno complementari a quelle di altre istituzioni Art. 4 Articolo 4 La Fondazione coopera con le istituzioni e gli organismi che operano nello stes Art. 5 Articolo 5 La Fondazione stabilisce il programma che fissa le azioni prioritarie e le moda Art. 6 Articolo 6 La Fondazione conclude con il Governo della Repubblica francese un accordo sull Art. 7 Articolo 7 In ciascuno degli Stati parti dell'Accordo la Fondazione ha la più ampia capaci Art. 8 Articolo 8 Gli organi della Fondazione sono: - il Consiglio della Fondazione (in appresso Art. 9 Articolo 9 1. Il Consiglio è composto di personalità di chiara fama che sono scelte tra i Art. 10 Articolo 10 1. I membri del Consiglio si dividono in tre categorie: - gli Stati parti dell Art. 11 Articolo 11 Il Consiglio assicura l'alta direzione della Fondazione, determinandone gli or Art. 12 Articolo 12 Gli Stati parti dell'Accordo adottano in tempo utile e di comune accordo le di Art. 13 Articolo 13 1. Il Comitato esecutivo si compone di un membro per Stato parte dell'Accordo, Art. 14 Articolo 14 1. Il Comitato esecutivo è incaricato degli atti di amministrazione generale d Art. 15 Articolo 15 1. Il Segretario generale assiste il Consiglio e il Comitato esecutivo in tutt Art. 16 Articolo 16 Le risorse finanziarie della Fondazione provengono: 1. da un contributo della Art. 17 Articolo 17 1. Il Consiglio adotta le disposizioni regolamentari di natura finanziaria che Art. 18 Articolo 18 Alle condizioni stabilite dalle disposizioni regolamentari di natura finanziar Art. 19 Articolo 19 Il Comitato esecutivo esegue il bilancio in conformità delle disposizioni rego Art. 20 Articolo 20 1. Il controllo finanziario è esercitato dalla Corte dei Conti delle Comunità Art. 21 Articolo 21 1. La Repubblica francese mette gratuitamente a disposizione della Fondazione Art. 22 Articolo 22 Le lingue della Fondazione sono le lingue ufficiali della Comunità. Art. 23 Articolo 23 Il Comitato esecutivo elabora entro il 31 marzo la relazione generale annua su Art. 24 Articolo 24 Ogni eventuale controversia fra gli Stati parti dell'Accordo o fra uno o più d Art. 25 Articolo 25 1. Il presente accordo si applica al territorio europeo degli Stati parti dell Art. 26 Articolo 26 1. L'Accordo è concluso per un periodo, indeterminato. 2. L'Accordo entra in v Art. 27 Articolo 27 L'adesione al presente Accordo di qualsiasi nuovo Stato membro della Comunità Art. 28 Articolo 28 Il Governo della Repubblica francese notifica agli Stati parti dell'Accordo: a Art. 29 Articolo 29 L'Accordo, redatto in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in l Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360