Art. 67 · Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione
Accordo

Art. 67

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Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione

In vigore dal 29 gen 1985
Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione 1) In caso di recesso o di esclusione di un membro, il consiglio procede, se del caso, alla liquidazione dei conti. L'Organizzazione conserva le somme già versate da tal membro, il quale è d'altra parte tenuto a corrispondere le somme di cui risulti debitore verso l'organizzazione alla data effettiva del recesso o dell'esclusione; tuttavia, qualora si tratti di una parte contraente che non possa accettare un emendamento e che, di conseguenza, cessa di essere parte dell'Accordo in virtù del paragrafo 2 dell', il consiglio può liquidare i conti nel modo che riterrà più equo. 2) Il membro che ha cessato di far parte del presente Accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavo della liquidazione o degli altri averi dell'Organizzazione; ad esso non può nemmeno essere imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione, al momento della cassazione dell'Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-67