Art. 61 · Entrata in vigore
Accordo

Art. 61

61 / 71

Entrata in vigore

In vigore dal 29 gen 1985
Entrata in vigore 1) Il presente Accordo entrerà in vigore a titolo definitivo il 1° ottobre 1983 sempre che, a tale data, governi rappresentanti almeno venti membri esportatori che dispongano di almeno l'80% dei voti dei membri esportatori, e almeno 10 membri importatori che dispongano di almeno l'80% dei voti dei membri importatori, secondo la ripartizione, alla data del 30 settembre 1983, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. D'altra parte, l'Accordo entrerà definitivamente in vigore in qualsiasi Momento dopo il 1 ottobre 1983, ove esso sia provvisoriamente in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, e siano soddisfatte le condizioni relative alla percentuale mediante deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. 2) L'Accordo può entrare in vigore a titolo provvisorio il 1° ottobre 1983. A tal fine, se un governo firmatario o qualsiasi altra parte contraente dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffè, prorogato mediante protocollo, notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, al quale la notizia dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre 1983, il proprio impegno ad applicare le disposizioni del presente Accordo a titolo provvisorio, e ad ottenere, con la celerità consentita dalla sua procedura costituzionale, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, la notifica avrà l'efficacia di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione, sarà considerato provvisoriamente parte dell'Accordo fino alla data più prossima fra le due seguenti: quella in cui avviene il deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o il 31 dicembre 1983 incluso. Il consiglio ha facoltà di accordare una proroga del termine entro il quale un governo che applichi provvisoriamente l'Accordo può depositare lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3) Qualora l'Accordo non sia entrato in vigore definitivamente o provvisoriamente il 1 ottobre 1983, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o trasmesso le notifiche in base alle quali s'impegnano ad applicare provvisoriamente le disposizioni dell'Accordo e ad ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, possono decidere, di comune accordo, che esso entrerà in vigore tra loro. Analogamente, qualora l'Accordo sia entrato in vigore provvisoriamente ma non definitivamente, il 31 dicembre 1983, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione o adesione, o trasmesso le notifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo, possono decidere, di comune accordo, che esso continuerà a rimanere provvisoriamente in vigore, o entrerà definitivamente in vigore tra loro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-61