Accordo
Art. 56
56 / 71In vigore dal 29 gen 1985
1) Il consiglio ha facoltà, a maggioranza ripartita dei due terzi, di esonerare un membro da un obbligo nei seguenti cari: circostanze eccezionali o critiche, evento di forma maggior, disposizioni costituzionali, obblighi internazionali derivanti dalla carta delle Nazioni Unite per quanto concerne i territori in amministrazione fiduciaria.
2) Nell'accordare una dispensa a un membro, il consiglio indica esplicitamente le modalità, le condizioni e il lasso di tempo per il quale il membro interessato viene esonerato dall'obbligo di cui trattasi.
3) Salvo decisione contraria del consiglio, ove la dispensa implichi aumento del quantitativo annuo che il paese membro di cui trattasi è autorizzato ad esportare sotto contingente, i contingenti annui di tutti gli altri membri esportatori che hanno diritto a un contingente di base saranno proporzionalmente adeguati in modo che il contingente annuo globale resti invariato.
4) Il consiglio non prende in considerazione le domande di dispensa dagli obblighi relativi ai contingenti, quando siano esclusivamente fondate sul fatto che nel corso di uno o più anni esiste nel paese membro richiedente una produzione esportabile superiore al volume delle esportazioni ad esso consentite, ovvero proveniente dal fatto che il paese membro in parola non ha ottemperato al disposto degli .
5) Il consiglio può adottare delle norme in merito alle procedure ed ai criteri da seguire ai fini della concessione delle dispense.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-56