Accordo
Art. 55
55 / 71Fondo speciale
In vigore dal 29 gen 1985
Fondo speciale
1) È costituito un fondo speciale per consentire all'Organizzazione adottare e finanziare le ulteriori misure che fossero necessarie per provvedere all'attuazione delle clausole dell'Accordo che riguardano il funzionamento dello stesso e, in particolare, la verifica del volume delle scorte di cui al paragrafo 2 dell'.
2) I contributi al Fondo sono versati dai paesi membri esportatori in proporzione alle rispettive esportazioni di direzione dei membri importatori.
3) Al momento in cui il direttore esecutivo presenta il bilancio amministrativo di cui all' sottopone al tempo stesso il piano delle attività da finanziarsi attraverso il bilancio del Fondo, il quale sarà approvato dai membri esportatori alla maggioranza dei 2/3 dei voti.
4) Il contributo che ciascun paese membro esportatore è tenuto a versare è calcolato sulla base del bilancio del fondo speciale; è pagabile in dollari USA ed esigibile alla stessa data in cui sono esigibili i contributi al bilancio amministrativo.
5) Il fondo è gestito e amministrato da un comitato composto dei membri esportatori che fanno parte del comitato esecutivo, con la cooperazione del direttore esecutivo; i relativi conti sono soggetti a verifica annuale ad opera di un esperto ufficiale, così come previsto dall' per i conti dell'Organizzazione.
6) I contributi stabiliti conformemente al disposto del paragrafo 4 del presente articolo sono pagabili alle condizioni stabilite dal comitato.
Lo sanzioni per il mancato pagamento dei contributi sono le seguenti:
a) sa un membro non versa il proprio contributo per un periodo superiore a tre mesi, verrà automaticamente sospeso dal proprio diritto di voto in seno al comitato;
b) se il pagamento del contributo resta in sospeso per sei mesi, il paese membro di cui trattasi perderà anche il proprio diritto di voto in meno al comitato esecutivo ed al consiglio;
c) se il versamento del contributo resta in sospeso per oltre sei mesi, al paese membro di cui trattasi sarà assegnato un ulteriore termine di 45 giorni per mettersi in regola con i pagamenti e versare gli arretrati. Se il contributo non è ancora interamente saldato alla fine del termine supplementare assegnato, il direttore esecutivo tratterrà i bolli di esportazione che corrispondono al quantitativo di caffè per il quale il contributo è dovuto e ne informa senza indugio il paese membro interessato. Il direttore esecutivo porterà il caso a conoscenza del comitato esecutivo, il quale potrà modificare od annullare il provvedimento preso. Il direttore esecutivo svincolerà i bolli in questione non appena l'intero pagamento sarà effettuato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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