Art. 5 · Partecipazione separata di territori designati
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Art. 5

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Partecipazione separata di territori designati

In vigore dal 29 gen 1985
Partecipazione separata di territori designati Ogni parte contraente importatrice netta di caffè può ad ogni momento per mezzo della notifica prevista dal paragrafo 2 dell', dichiarare che partecipa all'organizzazione con esclusione di un qualunque territorio da essa designato tra quelli che rappresenti normalmente in campo internazionale e che siano esportatori di caffè. In tal caso, il territorio metropolitano e i territori non designati costituiscono un solo e medesimo membro, mentre i territori designati hanno, individualmente o collettivamente secondo i termini della notifica, la qualità di membro distinto.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-5