Art. 45 · Regolamentazione delle importazioni
Accordo

Art. 45

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Regolamentazione delle importazioni

In vigore dal 29 gen 1985
Regolamentazione delle importazioni 1) Per impedire che paesi non membri aumentino le loro esportazioni a detrimento dei membri esportatori, tutti i membri, quando è in vigore il contingentamento, limitano le loro importazioni annuo di caffè da paesi non membri e non aderenti all'Accordo internazionale del 1968 sul caffè, a una quantità pari alla media annua delle loro importazioni di caffè da paesi non membri, per il periodo dell'anno civile 1971 all'anno civile 1974 incluso, ovvero dall'anno civile 1972 all'anno civile 1974 incluso. Qualora un paese non membro aderisca all'Accordo il limite stabilito per ciascun membro in forza della limitazione annua di caffè in provenienza da paesi non membri è adeguato di conseguenza e diventa applicabile a decorrere dall'annata caffearia successiva. 2) Quando è in vigore il contingentamento, i membri limitano altresì le loro importazioni annue di caffè da ogni paese non membro che era parte dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffè o all'Accordo internazionale del 1976 sul caffè dopo la sua proroga, a una quantità non superiore ad una determinata percentuale della media delle importazioni annue da quel paese non membro nel corso delle annate caffearie 1976/1977 al 1981/1982. Durante l'annata caffearia 1983/84 tale percentuale sarà del 70%, mentre nelle annate caffearie 1984/85 - 1988/89 corrisponderà al rapporto esistente tra la parte fissa e il contingente annuo globale a norma del paragrafo 1 dell'. 3) Il consiglio procederà, prima dello spirare dell'annata caffearia 1983/1984, alla revisione dei limiti quantitativi conseguenti all'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto e tal fine di annate di riferimento più recenti rispetto a quelle indicate nel paragrafo anzidetto. 4) Gli obblighi definiti nei precedenti paragrafi del presente articolo si intendono senza pregiudizio degli obblighi contrari, sia bilaterali che multilaterali che i membri importatori hanno contratto nei confronti dei paesi non membri prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, a condizione che ogni membro importatore che ha contratto tali obblighi contrari li assolva in modo da attenuare il più possibile il conflitto con gli obblighi definiti nei paragrafi precedenti. Il membro che si trova nelle condizioni descritte adotta il più rapidamente possibile misure atte a conciliare i suoi obblighi con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo ed espone in forma circostanziata al consiglio la natura degli obblighi in questione e le misure da esso adottate per attenuare o annullare il conflitto. 5) Qualora un membro importatore non si conformi alle disposizioni del presente articolo, il consiglio può sospendere sia il suo diritto di votare al consiglio che il suo diritto di voto diretto o delegato al comitato esecutivo.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-45