Art. 40 · Quote di contingenti non coperte ed ipospedizioni
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Art. 40

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Quote di contingenti non coperte ed ipospedizioni

In vigore dal 29 gen 1985
Quote di contingenti non coperte ed ipospedizioni 1) Quando i contingenti sono in vigore all'inizio di una determinata annata caffearia ciascun membro esportatore dichiara tutte le quote che non potrà coprire dei quantitativi che ha diritto di esportare sotto contingente affinché durante la stessa annata caffearia le quantità corrispondenti alle quote non coperte possano essere ridistribuite tra i membri esportatori in grado di esportarle e disposti a farlo. Un quantitativo pari a qualsiasi quota non coperta e non dichiarata nel corso del primo semestre della annata caffearia e, di conseguenza, non distribuita nel corso della stessa, sarà aggiunto al contingente dell'anno successivo e distribuito unicamente ai membri che non abbiano avuto disavanzi non coperti e non dichiarati. 2) Speciali disposizioni possono essere prese allorchè i contingenti siano introdotti nel corso dell'annata caffearia. 3) Prima dello scadere dell'annata caffearia 1983-1984 il consiglio stabilirà una normativa agli effetti del presente articolo al fine di dare esecuzione alla dichiarazione e alla ridistribuzione delle quote di contingenti non coperte, nonché all'accertamento delle ipospedizioni.
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