Art. 36 · Contingenti trimestrali
Accordo

Art. 36

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Contingenti trimestrali

In vigore dal 29 gen 1985
Contingenti trimestrali 1) Immediatamente dopo l'attribuzione dei contingenti annui a norma dei paragrafi 1 e 2 dell', e con riserva di quanto dispone l', il consiglio attribuisce a ciascun membro esportatore dei contingenti trimestrali, al fine di assicurare un afflusso ordinato di caffè sul mercato mondiale durante tutto il periodo per il quale sono fissati i contingenti. 2) A meno che il Consiglio non disponga altrimenti tali contingenti corrispondono, di norma, al 25% del contingente annuo di ciascun membro. Il consiglio può autorizzare la modifica dei contingenti trimestrali di due o più membri a condizione che ciò non modifichi a sua volta il contingente globale previsto per il trimestre di cui trattasi. Qualora, nel corso di un determinato trimestre, le esportazioni di un membro non raggiungano il contingente al quale esso ha diritto per quel trimestre, il saldo non utilizzato si aggiunge al suo contingente del trimestre successivo. 3) Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì per ciò che riguarda l'attuazione dei paragrafi 5 e 6 dell'. 4) Qualora, per circostanze di carattere eccezionale, un membro esportatore consideri che il limite previsto al paragrafo 2 del presente articolo può recare grave pregiudizio alla sua economia, il consiglio può, su richiesta del membro stesso, adottare le misure del caso a norma dell'. Il membro in causa deve fornire la prova del pregiudizio e dare adeguate garanzie per ciò che riguarda il mantenimento della stabilità dei prezzi. In nessun caso, tuttavia, il consiglio autorizza un membro ad esportare più del 35% del suo contingente annuo nel corso del primo trimestre, più del 65% nel corso dei due primi trimestri e più dell'85% nel corso dei tre primi trimestri.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-36