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Art. 35
35 / 71Attribuzione dei contingenti annui
In vigore dal 29 gen 1985
Attribuzione dei contingenti annui
1) Tenuto conto della decisione presa ai sensi dell' e previa deduzione del volume di caffè necessario per conformarsi al disposto dell', i contingenti annui dei membri esportatori che abbiano diritto ad un contingente di base per l'annata caffearia 1983-1984 saranno ad esse attribuiti nelle proporzioni di cui all'allegato 3.
2) Tenuto conto della decisione presa in forza dell' e previa deduzione del volume di caffè necessario per conformarsi al disposto dell', ai membri esportatori che abbiano diritto ad un contingente di base saranno attribuiti, a decorrere dal 1 ottobre 1954, dei contingenti annui ripartiti secondo una quota fissa ed una quota variabile. La quota fissa corrisponde al 70% del contingente annuo globale, debitamente corretto in applicazione del disposto dell', e viene ripartita tra i membri esportatori conformemente alle disposizioni dell'. La quota variabile corrisponde al 30% del contingente annuo globale, debitamente corretto in applicazione del disposto dell'. Dette percentuali possono essere modificate dal consiglio, ma la quota fissa non deve mai essere inferiore al 70%. Salvo quanto dispone il paragrafo 3 del presente articolo la quota variabile viene ripartita tra i membri esportatori sulla base del rapporto esistente tra le scorte verificate di ciascun membro esportatore e il totale delle scorte verificate di tutti i membri esportatori che dispongono di contingenti di base, fermo restando che nessun membro può ricevere una parte della quota variabile del contingente superiore al 40% del volume totale della quota variabile stessa, a meno che il consiglio non fissi un diverso limite.
3) Le scorte da considerare ai fini del presente articolo sono le scorte verificate in conformità del regolamento pertinente sulla verifica delle scorte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-35