Accordo
Art. 33
33 / 71Disposizioni concernenti il mantenimento la sospensione ed il ripristino dei contingenti
In vigore dal 29 gen 1985
Disposizioni concernenti il mantenimento la sospensione ed il ripristino dei contingenti
1) Qualora il Consiglio non riesca a stabilire le condizioni necessarie affinché il contingentamento funzioni conformemente a quanto previsto dai relativi articoli di cui al presente capitolo, e salvo che non disponga diversamente, i contingenti continueranno a restare in vigore all'inizio di un'annata caffearia, sempre quando la media mobile relativa a 15 giorni di prezzo indicativo composto sia pari od inferiore al prezzo massimo del margine, che fa scattare l'aggiustamento verso l'alto dei contingenti, stabilito dal consiglio per 1ª annata caffearia precedente conformemente al disposto dell'.
2) Salvo che il consiglio non disponga altrimenti i contingenti sono sospesi non appena si verificherà una delle seguenti condizioni
a) la media mobile di 15 giorni del prezzo indicativo composto resti, per trenta giorni consecutivi di mercato, superiore del 3,5% o più al prezzo massimo del margine di prezzo in vigore che fa scattare l'aggiustamento verso l'alto dei contingenti, semprechè siano già stati applicati tutti gli adeguamenti verso l'alto in proporzione al contingente annuo globale stabilito dal consiglio; ovvero
b) la media mobile di 15 giorni del prezzo indicativo composto resti, per 45 giorni consecutivi di mercato, superiore del 3,5% o più al prezzo massimo del margine di prezzo in vigore che fa scattare l'aggiustamento verso l'alto dei contingenti, semprechè tutti gli altri adeguamenti verso l'alto abbiano già trovato applicazione alla data in cui la media mobile di 15 giorni ha raggiunto il prezzo anzidetto.
3) Ove i contingenti siano sospesi per più di 12 mesi conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente articolo, il consiglio si riunirà per prendere in esame ed eventualmente rivedere il margine od i margini di prezzo stabiliti a termini dell'.
4) A meno che il consiglio non disponga altrimenti i contingenti sono ripristinati conformemente al disposto del paragrafo 6 del presente articolo qualora la media mobile di 15 giorni del prezzo indicativo composto sia pari od inferiore ad un prezzo corrispondente al punto mediano (aumentato del 3,5%) tra il presso massimo che determina l'aggiustamento verso l'alto dei contingenti ed il prezzo minimo che determina l'aggiustamento verso il basso del più recente margine di prezzo stabilito dal consiglio.
5) Ove i contingenti continuino a trovare applicazione conformemente al disposto del paragrafo 1 del presente articolo, il direttore esecutivo stabilirà immediatamente un contingente annuo globale sulla base dell'effettiva utilizzazione di caffè sui mercati sotto contingente, calcolandolo in base ai criteri di cui all'. Il contingente sarà quindi attribuito ai membri esportatori conformemente al disposto degli . Fatte salve le disposizioni contrarie del presente Accordo i contingenti sono stabiliti per un periodo di quattro trimestri.
6) Quando sussistono le condizioni relative ai prezzi, indicate al precedente paragrafo 4 del presente articolo, i contingenti diventano effettivi il più rapidamente, possibile e, comunque, al più tardi, nel corso del trimestre successivo al periodo durante il quale le suddette condizioni si sono verificate. I contingenti sono stabiliti per un periodo di quattro trimestri, a meno che il presente Accordo non disponga diversamente. Ove il contingente annuo globale ed i contingenti trimestrali non siano già stati stabiliti dal consiglio, il direttore esecutivo stabilirà, secondo le modalità di cui al paragrafo 5 del presente articolo, un contingente che sarà assegnato ai membri esportatori conformemente al disposto degli .
7) Il consiglio è convocato:
a) nel corso del primo trimestre dell'annata caffearia, semprechè i contingenti continuino ad essere in vigore conformemente al disposto del paragrafo 1 del presente articolo;
b) nel corso del primo trimestre successivo al ripristino dei contingenti conformemente al disposto del paragrafo 4 del presente articolo il consiglio stabilisce uno o più margini di prezzo e prende in esame ed, eventualmente, rivedo i contingenti per il periodo che esso considera opportuno che tale periodo non al periodo non sia superiore ai dodici mesi a decorrere, a seconda dei casi, dal primo giorno dell'annata caffearia, se il contingentamento continua, ovvero a decorrere dalla data in cui ha luogo il ripristino dei contingenti. Se nel corso del primo trimestre successivo alla avvenuta applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo il consiglio non sarà in grado di stabilire uno o più margini di prezzo e non riuscirà a trovare un accordo sui contingenti, i contingenti decisi dal direttore esecutivo sono da considerarsi sospesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-33