Accordo
Art. 30
30 / 71Contingenti di base
In vigore dal 29 gen 1985
Contingenti di base
1) Ciascun membro esportatore ha diritto ad un contingente di base, fatto salvo quanto disposto dagli . Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell', i contingenti di base sono utilizzati per la ripartizione della quota fissa del contingente annuo, conformemente a quanto dispone il paragrafo 2 del predetto articolo.
2) Entro e non oltre il 30 settembre 1984, il consiglio stabilirà i contingenti di base per un periodo di almeno due anni, con effetto dal 1 ottobre 1984. Prima che scada questo periodo, il consiglio stabilirà, se necessario, i contingenti di base per il restante periodo di applicabilità dell'Accordo.
3) Ove il consiglio non riesca a stabilire contingenti di base conformemente al disposto del paragrafo 2, e a meno che non decida altrimenti, i contingenti sono sospesi nonostante quanto è disposto dall'.
4) Dopo la loro sospensione a norma del precedente paragrafo 3 i contingenti di base possono essere ripristinati in qualsiasi momento, non appena il consiglio li avrà stabiliti a termini del paragrafo 2, semprechè siano soddisfatte le relative condizioni previste dall' per quanto si riferisce ai prezzi.
5) Le disposizioni del presente articolo sono applicabili all'Angola alle condizioni di cui all'Allegato 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-30