Accordo
Art. 3
3 / 71Definizioni
In vigore dal 29 gen 1985
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1) Il termine "caffè" designa il seme e la ciliegia della pianta del caffè, sia che si tratti di caffè pergamenato, di caffè verde o di caffè torrefatto, e comprende il caffè macinato, il caffè liquido e il caffè solubile. I termini suddetti sono così definiti:
a) "Caffè verde" designa qualsiasi caffè in seme, decorticato, prima della torrefazione;
b) "ciliegia di caffè essiccata" designa il frutto essiccato della pianta del caffè; l'equivalente in caffè verde delle ciliegie di caffè essiccate si ottiene moltiplicando per 0,50 il peso netto delle ciliegie essiccate;
c) "caffè pergamenato" designa il seme di caffè verde avvolto nel pergamino; l'equivalente in caffè verde del caffè pergamenato si ottiene moltiplicando per 0,80 il peso netto del caffè pergamenato;
d) "caffè torrefatto" designa il caffè verde torrefatto a un qualsiasi grado, e comprende il caffè macinato; l'equivalente in caffè verde del caffè torrefatto si ottiene moltiplicando per 1,19 il peso netto del caffè torrefatto;
e) "caffè decaffeinato" designa il caffè verde, torrefatto o solubile, dal quale sia stata estratta la caffeina; l'equivalente in caffè verde del caffè decaffeinato si ottiene moltiplicando rispettivamente per 1,19 o 2,6 il peso netto del caffè decaffeinato verde, torrefatto o solubile;
f) "caffè liquido" designa i solidi solubili nell'acqua ottenuti a partire dal caffè torrefatto e presentati sotto forma liquida; l'equivalente in caffè verde del caffè liquido si ottiene moltiplicando per 2,6 il peso netto dei solidi di caffè disidratati contenuti nel caffè liquido;
g) "caffè solubile" designa solidi, disidratati e solubili nell'acqua, ottenuti a partire dal caffè torrefatto; l'equivalente in caffè verde del caffè solubile si ottiene moltiplicando per 2,6 il peso netto del caffè solubile.
2) "Sacco" designa un quantitativo di 60 chilogrammi, pari a 132,276 libbre di caffè verde; "tonnellata" designa la tonnellata metrica di 1.000 chilogrammi, pari a 2.204,5 libbre; la "libbra" equivale a 453,597 grammi.
3) "Annata caffearia" designa il periodo di dodici mesi che va dal 1 ottobre al 30 settembre.
4) Con il termine "Organizzazione" si intende l'Organizzazione Internazionale del caffè; con "Consiglio" si intende il consiglio internazionale del caffè; con "comitato" si intende il comitato esecutivo.
5) Con il termine "membro" si intendono una parte contraente, anche quando essa è un'organizzazione intergovernativa, come è specificato al paragrafo 3 dell'; un territorio o uno dei territori espressamente designati che sono stati dichiarati membro separato a norma dell'; più parti contraenti, o più territori designati, o più parti contraenti e territori designati, che fanno parte dell'organizzazione in qualità di gruppo membro, a norma dell' e dell'.
6) I termini "membro esportatore" e "paese esportatore" designano rispettivamente un membro o un paese esportatore netto di caffè, vale a dire un membro o un paese le cui esportazioni superano le importazioni.
7) I termini "membro importatore" e "paese importatore" designano rispettivamente un membro o un paese importatore netto di caffè, vale a dire, un membro o un paese le cui importazioni superano le esportazioni.
8) I termini "membro produttore" e "paese produttore" designano rispettivamente un membro o un paese che produce caffè in quantità sufficienti per avere una rilevanza commerciale.
9) Con "maggioranza ripartita semplice" si intende la maggioranza assoluta dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti, e la maggioranza assoluta dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti.
10) Con "maggioranza ripartita dei due terzi" si intendono i due terzi dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti, e due terzi dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti.
11) Con "entrata in vigore" si intende, salvo indicazione contraria, la data alla quale l'Accordo entra in vigore, in via provvisoria o definitiva.
12) L'espressione "produzione esportabile" designa la produzione totale di caffè di un paese esportatore nel corso di una determinata annata o campagna caffearia diminuita della quantità prevista per i bisogni del consumo interno nel corso del medesimo anno.
13) L'espressione "disponibilità per l'esportazione" designa la produzione esportabile di un paese esportatore nel corso di una determinata annata caffearia, aumentata delle scorte rimaste dagli anni precedenti.
14) L'espressione "quantità da esportare sotto contingente" designa la quantità totale di caffè che un membro è autorizzato a esportare in applicazione delle diverse disposizioni dell'Accordo, all'infuori delle esportazioni fuori contingente effettuate conformemente al disposto dell'.
15) Il termine "disavanzo" designa qualsiasi differenza tra la quantità di caffè che un membro esportatore ha il diritto di esportare molto contingente nel corso di una determinata annata caffearia e la quantità di caffè, accertata nei primi sei mesi dell'annata caffearia
a) che sia disponibile per l'esportazione ad opera dello stesso paese membro e calcolata sulla base delle scorte e delle previsioni relative alla produzione;ovvero
b) che il paese membro dichiara di voler esportare a destinazione dei mercati sotto contingente nel corso dell'annata caffearia in questione.
16) L'espressione "sotto spedizione" designa la differenza tra la quantità di caffè che un membro esportatore ha il diritto di esportare sotto contingente nel corso di una determinata annata caffearia e la quantità che il medesimo membro ha esportato in direzione dei mercati sottoposti a contingente durante l'annata considerata, a meno che questa differenza non rappresenti un "disavanzo" qual è definito al paragrafo 15 del presente articolo.
Storico versioni
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