Accordo
Art. 28
28 / 71Disposizioni generali
In vigore dal 29 gen 1985
Disposizioni generali
1) Tutto le decisioni che il consiglio prende in applicazione delle disposizioni del presente capitolo sono adottate a maggioranza ripartita dei due terzi.
2) Il termine "annuo" si riferisce, nel testo del presente capitolo, a qualunque periodo di dodici mesi stabilito dal consiglio.
Quest'ultimo può tuttavia adottare apposite procedure per l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo per periodi maggiori di dodici mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-28