Art. 27 · Verifica e pubblicazione dei conti
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Art. 27

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Verifica e pubblicazione dei conti

In vigore dal 29 gen 1985
Verifica e pubblicazione dei conti Nel più breve tempo possibile dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, è sottoposto al consiglio, per approvazione e pubblicazione, uno stato, debitamente verificato da un esperto fiduciario, delle entrate e delle spese dell'Organizzazione nel corso dell'esercizio finanziario in questione.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-27