Art. 26 · Versamento delle quote
Accordo

Art. 26

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Versamento delle quote

In vigore dal 29 gen 1985
Versamento delle quote 1) La quota di contribuzione al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario sono pagabili in valuta liberamente convertibile e sono esigibili al primo giorno dell'esercizio. 2) Un membro che non abbia versato integralmente la sua quota di contribuzione al bilancio amministrativo nei sei mesi durante i quali essa è esigibile, perde, fino a quando non estingue il debito, il suo diritto di votare al consiglio e di votare o di far votare per suo conto al comitato esecutivo. Tuttavia, salvo decisione contraria del consiglio a maggioranza ripartita dei due terzi, il membro in causa non viene privato di nessuno degli altri diritti ad esso conferiti dal presente Accordo, nè liberato dagli obblighi che questo gli pone. 3) Un membro il cui diritto di voto ala sospeso, in applicazione del disposto del paragrafo 2 del presente articolo, ovvero del disposto degli o 58, è ugualmente tenuto a versare la sua quota.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-26