Accordo
Art. 25
25 / 71Votazione del bilancio e fissazione delle quote
In vigore dal 29 gen 1985
Votazione del bilancio e fissazione delle quote
1) Nel secondo semestre di ciascun esercizio finanziario il consiglio vota il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio finanziario seguente e ripartisce le quote di contribuzione dei membri al bilancio stesso.
2) Per ciascun esercizio finanziario la quota a carico di ciascun membro è proporzionale al rapporto esistente, al momento della votazione del bilancio, tra il numero di voti di cui esso dispone e il numero complessivo dei voti di tutti i membri riuniti. Tuttavia, nel caso che all'inizio dell'esercizio finanziario per il quale vengono fissate le quote, la ripartizione dei voti tra i membri si trovi ad essere modificata a norma del paragrafo 6 dell', il consiglio adegua in conformità le quote per l'esercizio in questione. Per la determinazione delle quote si conteggiano i voti dei singoli membri senza tener conto dell'eventuale sospensione del diritto di voto di uno di essi e della ridistribuzione dei voti ad essa conseguente.
3) Il consiglio fissa il contributo iniziale di ogni paese che diviene sembro dell'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, in funzione del numero dei voti che ad esso sono attribuiti e della frazione non decorsa dell'esercizio in corso; le quote fissate agli altri membri per il medesimo esercizio rimangono tuttavia immutate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-25