Art. 24 · Disposizioni finanziarie
Accordo

Art. 24

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 29 gen 1985
Disposizioni finanziarie 1) Le spese delle delegazioni in funzione al consiglio, e quelle dei rappresentanti in funzione al comitato esecutivo e ad ogni altro comitato del consiglio o del comitato esecutivo, sono a carico dello Stato che essi rappresentano. 2) Per la copertura delle altre spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, i membri versano una quota annua. Le quote sono ripartite come è indicato all'. Il consiglio può inoltre esigere la corresponsione di emolumenti per determinati servizi. 3) L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'annata caffearia.
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