Accordo
Art. 23
23 / 71Privilegi e immunità
In vigore dal 29 gen 1985
Privilegi e immunità
1) L'Organizzazione è dotata di personalità giuridica. Essa dispone in particolare della capacità di contrattare, acquistare e allineare beni immobili e mobili, nonché di stare in giudizio.
2) Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del direttore esecutivo, dei membri del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei paesi membri durante i soggiorni che l'esercizio delle loro funzioni li porta ad effettuare nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, continueranno ad essere regolati dall'Accordo di sede concluso tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (nel seguito denominato governo ospite) e l'Organizzazione in data 28 maggio 1969.
3) L'Accordo di sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dal presente Accordo. Esso può tuttavia estinguersi:
a) per mutuo consenso del governo ospite e dell'Organizzazione;
b) nel caso che la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori del territorio del governo ospite;
c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.
4) L'organizzazione può concludere con uno o più altri membri quegli accordi in materia di privilegi e di immunità, che potrebbero dimostrarsi necessari per il buon funzionamento del presente Accordo; detti accordi dovranno ricevere l'approvazione del consiglio.
5) I governi dei paesi membri, a parte il governo ospite accordano all'Organizzazione, per ciò che riguarda le regolamentazioni valutarie e di cambio, il regime dei conti bancari e il trasferimento di fondi, le stesse facilitazioni in vigore per le istituzioni specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;967#art-a-23